Beni paesaggistici

Il D. Lgs. 42/2004 si occupa anche del complesso sistema della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici.
Il riferimento normativo è quello della  Convenzione Europea sul Paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, resa esecutiva a livello nazionale con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (art. 133), entrata in vigore in Italia il 1 settembre 2006.
La Convenzione ha come obiettivo quello di attuare, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, politiche e provvedimenti atti a salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi d'Europa, al fine di conservare e migliorarne la qualità e far sì che le popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il valore e l'interesse, partecipando alle decisioni pubbliche in merito.
Si assiste ad una nuova concezione della dimensione paesaggistica del territorio. Viene, infatti, fissato il principio della unicità del paesaggio, la cui tutela dovrà essere esercitata non più su singole porzioni del territorio, ma in un'ottica totalizzante.
All'art. 1, la Convenzione recita che: “Paesaggio designa una determinata parte del territorio, così come è percepito dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Il paesaggio diventa quasi sinonimo di territorio, così come la formula adottata dalla Convenzione europea fa intendere che il territorio è inteso come paesaggio.
Questa nuova visione del contesto territoriale è entrata nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 63/2008, da cui è scaturito l'attuale articolo 131 del Codice (Paesaggio), che chiarisce le nozioni di paesaggio, tutela e valorizzazione: Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identicità, il cui carattere deriva dall'azione dei fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, art. 131, c. 1.


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